| (Collegio dei revisori dei conti).
1. E' facoltà dei consigli degli ordini con meno di
cinquecento iscritti all'albo professionale ed agli elenchi
annessi di cui
Pag. 22
all'articolo 60, commi 3 e 4, di istituire il collegio dei
revisori dei conti. Detto collegio è obbligatorio per i
consigli degli ordini con oltre cinquecento iscritti.
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre
membri effettivi e uno supplente, eletti tra gli iscritti
all'albo professionale circondariale nella stessa assemblea
ordinaria tenuta per l'elezione del consiglio dell'ordine; ha
il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità e
di controllare la gestione finanziaria del consiglio
dell'ordine, presentando all'assemblea motivato parere sul
conto consuntivo e sul bilancio preventivo.
3. Il consiglio dell'ordine, se vengono meno due o più
membri del collegio dei revisori dei conti, dopo aver
provveduto alla loro sostituzione con un supplente, convoca
l'assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 20, comma
3.
4. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le
disposizioni relative alla durata in carica del consiglio
dell'ordine ed alla decadenza e sospensione dalla carica dei
singoli membri, di cui all'articolo 24, commi 1, 2, 3 e 4.
Capo II
Consigli distrettuali forensi
di disciplina.
| |