| (Consiglio distrettuale forense
di disciplina).
1. La cognizione dei procedimenti disciplinari nei
confronti degli avvocati è attribuita ad un consiglio
distrettuale forense di disciplina composto da sette
consiglieri effettivi e da tre consiglieri supplenti.
2. Il consiglio distrettuale forense di disciplina, eletto
ai sensi dell'articolo 45, ha sede presso il consiglio
dell'ordine circondariale della città ove ha sede la corte
d'appello. Alle spese ed al personale per il funzionamento del
consiglio distrettuale forense di disciplina provvede il
consiglio dell'ordine presso il quale lo stesso ha sede
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e la spesa relativa è annualmente ripartita tra i consigli
dell'Ordine appartenenti al distretto in proporzione al numero
dei rispettivi iscritti all'albo professionale degli
avvocati.
3. Il consiglio distrettuale forense di disciplina elegge
nel suo seno un presidente ed un vicepresidente con
deliberazione presa a maggioranza dei voti e delibera con la
presenza di cinque consiglieri, tra i quali il presidente od
il vicepresidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del
presidente.
TITOLO III
COMPOSIZIONE, ORGANI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE
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