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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6716
DDL0567-0036
Progetto di legge Camera n. 567 - testo presentato - (DDL12-567)
(suddiviso in 123 Unità Documento)
Unità Documento n.36 (che inizia a pag.24 dello stampato)
...C567. TESTIPDL
...C567.
...PROPOSTA DI LEGGE -- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 34.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC567 ZZ12 ZZPD ZZPR
         (Funzioni del Consiglio nazionale forense).
    1.  Il Consiglio nazionale forense svolge le seguenti
  funzioni:
        a)  adotta iniziative a tutela degli interessi
  dell'avvocatura per la salvaguardia del suo prestigio e delle
  sue prerogative istituzionali;
        b)  decide in sede giurisdizionale sui ricorsi
  avverso le decisioni dei consigli distrettuali forensi di
  disciplina e sui ricorsi avverso i provvedimenti in materia di
  tenuta degli albi professionali, degli elenchi e del registro
  dei consigli degli ordini circondariali; esercita altresì le
  funzioni disciplinari nei confronti dei suoi componenti;
        c)  decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei
  consigli degli ordini circondariali e dei loro organi;
        d)  risolve, se possibile anche in via preventiva, i
  conflitti di competenza fra i consigli degli ordini forensi
  circondariali;
        e)  cura la tenuta dell'albo professionale speciale
  degli avvocati ammessi al
 
                              Pag. 25
 
  patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e designa gli
  avvocati componenti la relativa commissione d'esame;
        f)  designa gli avvocati componenti la commissione
  d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione;
        g)  esercita la sorveglianza sul funzionamento dei
  consigli degli ordini forensi circondariali;
        h)  esprime pareri in merito alla previdenza forense
  su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa
  nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e
  procuratori;
        i)  esprime pareri su proposte o disegni di legge
  concernenti la professione forense;
        l)  adotta in materia di tariffe professionali le
  deliberazioni previste dalla legge;
        m)  approva i conti consuntivi ed i bilanci
  preventivi delle proprie gestioni annuali;
        n)  cura l'informazione sulla propria attività e
  sugli argomenti di interesse dell'avvocatura;
        o)  organizza e controlla i corsi per il
  conseguimento del titolo di specialista;
        p)  svolge in materia di formazione professionale le
  funzioni attribuitegli dall'articolo 69;
        q)  convoca i presidenti degli ordini circondariali
  ed i rappresentanti delle associazioni forensi maggiormente
  rappresentative in ambito nazionale per numero di iscritti e
  per diffusione territoriale al fine di trattare questioni di
  preminente interesse per l'avvocatura, almeno una volta l'anno
  ovvero su richiesta congiunta di non meno di un quinto degli
  ordini circondariali;
        r)  svolge ogni altra funzione ad esso attribuita
  dalla legge e dai regolamenti.
    2.  Per la copertura delle spese necessarie all'espletamento
  delle sue funzioni, il Consiglio nazionale forense è
  autorizzato:
        a)  a determinare la misura del contributo annuale
  dovuto dagli iscritti all'albo
 
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  professionale speciale per il patrocinio dinanzi alle
  giurisdizioni superiori, agli albi professionali ordinari,
  agli elenchi ed al registro;
        b)  a stabilire i diritti per il rilascio di
  certificati e copie.
 
DATA=940519 FASCID=DDL12-567 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0567 TOTPAG=0074 TOTDOC=0123 NDOC=0036 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0024 RIGINIZ=018 PAGFIN=0026 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=24 PAGEFIN=26 SORTRES= SORTDDL=056700 00 FASCIDC=12DDL0567 SORTNAV=0056700 000 00000 ZZDDLC567 NDOC0036 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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