| (Funzioni del Consiglio nazionale forense).
1. Il Consiglio nazionale forense svolge le seguenti
funzioni:
a) adotta iniziative a tutela degli interessi
dell'avvocatura per la salvaguardia del suo prestigio e delle
sue prerogative istituzionali;
b) decide in sede giurisdizionale sui ricorsi
avverso le decisioni dei consigli distrettuali forensi di
disciplina e sui ricorsi avverso i provvedimenti in materia di
tenuta degli albi professionali, degli elenchi e del registro
dei consigli degli ordini circondariali; esercita altresì le
funzioni disciplinari nei confronti dei suoi componenti;
c) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei
consigli degli ordini circondariali e dei loro organi;
d) risolve, se possibile anche in via preventiva, i
conflitti di competenza fra i consigli degli ordini forensi
circondariali;
e) cura la tenuta dell'albo professionale speciale
degli avvocati ammessi al
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patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e designa gli
avvocati componenti la relativa commissione d'esame;
f) designa gli avvocati componenti la commissione
d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione;
g) esercita la sorveglianza sul funzionamento dei
consigli degli ordini forensi circondariali;
h) esprime pareri in merito alla previdenza forense
su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e
procuratori;
i) esprime pareri su proposte o disegni di legge
concernenti la professione forense;
l) adotta in materia di tariffe professionali le
deliberazioni previste dalla legge;
m) approva i conti consuntivi ed i bilanci
preventivi delle proprie gestioni annuali;
n) cura l'informazione sulla propria attività e
sugli argomenti di interesse dell'avvocatura;
o) organizza e controlla i corsi per il
conseguimento del titolo di specialista;
p) svolge in materia di formazione professionale le
funzioni attribuitegli dall'articolo 69;
q) convoca i presidenti degli ordini circondariali
ed i rappresentanti delle associazioni forensi maggiormente
rappresentative in ambito nazionale per numero di iscritti e
per diffusione territoriale al fine di trattare questioni di
preminente interesse per l'avvocatura, almeno una volta l'anno
ovvero su richiesta congiunta di non meno di un quinto degli
ordini circondariali;
r) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita
dalla legge e dai regolamenti.
2. Per la copertura delle spese necessarie all'espletamento
delle sue funzioni, il Consiglio nazionale forense è
autorizzato:
a) a determinare la misura del contributo annuale
dovuto dagli iscritti all'albo
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professionale speciale per il patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori, agli albi professionali ordinari,
agli elenchi ed al registro;
b) a stabilire i diritti per il rilascio di
certificati e copie.
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