| (Sezione disciplinare e commissioni).
1. Il Consiglio nazionale forense istituisce la sezione per
la decisione delle impugnazioni proposte avverso le pronunce
dei consigli distrettuali forensi di disciplina. La sezione è
formata all'inizio di ogni anno e composta da sette
consiglieri effettivi e da quattro supplenti; ne fa parte di
diritto il presidente o, in sua vece, un vice presidente
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da lui delegato; gli altri membri, effettivi e
supplenti, sono estratti a sorte ogni anno tra i componenti
del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio nazionale forense può svolgere la sua
attività anche a mezzo di commissioni di studio e di
lavoro.
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