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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


672
DDL0047-0009
Progetto di legge Camera n. 47 - testo presentato - (DDL12-47)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C47. TESTIPDL
...C47.
...Decreto-legge 31 marzo 1994, n.223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 1^ aprile 1994. Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993
Pag. 19 Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC47 ZZ12 ZZDL ZZPR
  1.  Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni
  provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2
  nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e
  prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle
  regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane, in
  relazione alle opere di rispettiva competenza fino ad un
  massimo di lire 2.000 miliardi.
  2.  I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al
  limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente.  Il
  relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso
  dello Stato in misura pari al 50 per cento dell'onere
  stesso.
  3.  Le regioni provvedono a determinare con delibera della
  giunta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei
  Ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto, un piano
  provvisorio di interventi con la specificazione dell'ente
  locale, delle opere distrutte e danneggiate da ripristinare e
  del conseguente fabbisogno finanziario per singole opere.  Gli
  interventi previsti nel piano per opere di consolidamento dei
  dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, anche
  finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di
  pericolo, sono sottoposti al parere dell'autorità di bacino,
  la quale si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
  4.  Sulla base dei piani regionali e del parere dell'autorità
  di bacino si provvede, con decreto del Presidente del
  Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla
  trasmissione sentita la Conferenza permanente per i rapporti
  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, a ripartire tra le regioni l'importo di cui al comma
  1.
  5.  In corrispondenza della quota assegnata, ogni singola
  regione provvede, con delibera della giunta, a definire il
  piano di interventi con le specificazioni di cui al comma 4 e
  lo trasmette alla Cassa depositi e prestiti.
  6.  Gli enti locali individuati nel piano di cui al comma 6
  inoltrano la domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti
  entro il limite e per gli interventi definitivamente
  individuati dalla regione.
  7.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
  valutato in lire 186 miliardi per l'anno 1995 e in lire 110
  miliardi annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede
  mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i
  medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del
  bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero del tesoro.
 
DATA=940401 FASCID=DDL12-47 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0047 TOTPAG=0023 TOTDOC=0018 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0019 RIGINIZ=001 PAGFIN=0019 RIGFIN=050 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=004700 00 FASCIDC=12DDL0047 SORTNAV=0004700 000 00000 ZZDDLC47 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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