| 1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni
provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2
nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e
prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle
regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane, in
relazione alle opere di rispettiva competenza fino ad un
massimo di lire 2.000 miliardi.
2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al
limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il
relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso
dello Stato in misura pari al 50 per cento dell'onere
stesso.
3. Le regioni provvedono a determinare con delibera della
giunta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, un piano
provvisorio di interventi con la specificazione dell'ente
locale, delle opere distrutte e danneggiate da ripristinare e
del conseguente fabbisogno finanziario per singole opere. Gli
interventi previsti nel piano per opere di consolidamento dei
dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, anche
finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di
pericolo, sono sottoposti al parere dell'autorità di bacino,
la quale si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Sulla base dei piani regionali e del parere dell'autorità
di bacino si provvede, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla
trasmissione sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, a ripartire tra le regioni l'importo di cui al comma
1.
5. In corrispondenza della quota assegnata, ogni singola
regione provvede, con delibera della giunta, a definire il
piano di interventi con le specificazioni di cui al comma 4 e
lo trasmette alla Cassa depositi e prestiti.
6. Gli enti locali individuati nel piano di cui al comma 6
inoltrano la domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti
entro il limite e per gli interventi definitivamente
individuati dalla regione.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 186 miliardi per l'anno 1995 e in lire 110
miliardi annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
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