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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6722
DDL0567-0042
Progetto di legge Camera n. 567 - testo presentato - (DDL12-567)
(suddiviso in 123 Unità Documento)
Unità Documento n.42 (che inizia a pag.28 dello stampato)
...C567. TESTIPDL
...C567.
...PROPOSTA DI LEGGE -- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 40.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC567 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Commissione per la tenuta
              dell'albo professionale speciale).
    1.  La tenuta dell'albo professionale speciale per il
  patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è attribuita
  ad una apposita commissione, formata da cinque membri
  effettivi e da cinque supplenti, eletti dall'adunanza generale
  del Consiglio nazionale forense fra i componenti del
  medesimo.
    2.  Le deliberazioni concernenti le iscrizioni e le
  cancellazioni dall'albo professionale speciale degli avvocati
  ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori
  sono comunicate all'interessato ed al procuratore generale
  presso la Corte di cassazione mediante lettera raccomandata
  con avviso di ricevimento.
    3.  La commissione procede d'ufficio alla cancellazione
  dall'albo professionale speciale dell'iscritto quando questo
  sia stato cancellato dall'albo professionale ordinario o
  dall'elenco speciale degli avvocati dipendenti da
  amministrazioni ed enti pubblici.
    4.  Se la cancellazione dall'albo professionale ordinario o
  dall'elenco speciale degli avvocati dipendenti da
  amministrazioni ed enti pubblici è avvenuta su istanza
  dell'iscritto, fino a quando sussistano i requisiti della
  cittadinanza e del pieno godimento dei diritti civili e
  politici di cui all'articolo 50, comma 2, lettere  b)  e
  c),  questi può domandare di restare iscritto nel solo
  albo professionale speciale per il patrocinio dinanzi le
  giurisdizioni superiori.
    5.  Le deliberazioni di cui al comma 3 sono comunicate al
  consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto
  l'interessato.
    6.  Avverso le deliberazioni di cui al comma 3,
  l'interessato ed il procuratore
 
                              Pag. 29
 
  generale presso la Corte di cassazione possono proporre
  ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio
  nazionale forense, il quale decide senza l'intervento dei
  componenti della commissione.
 
DATA=940519 FASCID=DDL12-567 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0567 TOTPAG=0074 TOTDOC=0123 NDOC=0042 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0028 RIGINIZ=008 PAGFIN=0029 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=28 PAGEFIN=29 SORTRES= SORTDDL=056700 00 FASCIDC=12DDL0567 SORTNAV=0056700 000 00000 ZZDDLC567 NDOC0042 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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