| (Commissione per la tenuta
dell'albo professionale speciale).
1. La tenuta dell'albo professionale speciale per il
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è attribuita
ad una apposita commissione, formata da cinque membri
effettivi e da cinque supplenti, eletti dall'adunanza generale
del Consiglio nazionale forense fra i componenti del
medesimo.
2. Le deliberazioni concernenti le iscrizioni e le
cancellazioni dall'albo professionale speciale degli avvocati
ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori
sono comunicate all'interessato ed al procuratore generale
presso la Corte di cassazione mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
3. La commissione procede d'ufficio alla cancellazione
dall'albo professionale speciale dell'iscritto quando questo
sia stato cancellato dall'albo professionale ordinario o
dall'elenco speciale degli avvocati dipendenti da
amministrazioni ed enti pubblici.
4. Se la cancellazione dall'albo professionale ordinario o
dall'elenco speciale degli avvocati dipendenti da
amministrazioni ed enti pubblici è avvenuta su istanza
dell'iscritto, fino a quando sussistano i requisiti della
cittadinanza e del pieno godimento dei diritti civili e
politici di cui all'articolo 50, comma 2, lettere b) e
c), questi può domandare di restare iscritto nel solo
albo professionale speciale per il patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori.
5. Le deliberazioni di cui al comma 3 sono comunicate al
consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto
l'interessato.
6. Avverso le deliberazioni di cui al comma 3,
l'interessato ed il procuratore
Pag. 29
generale presso la Corte di cassazione possono proporre
ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio
nazionale forense, il quale decide senza l'intervento dei
componenti della commissione.
| |