| (Elezione dei consigli
dell'ordine circondariali).
1. Le elezioni dei consigli dell'ordine circondariali si
svolgono, anche mediante istituzione di più seggi elettorali,
nell'assemblea ordinaria, che deve essere convocata entro il
mese precedente la scadenza delle cariche.
2. Per le elezioni sostitutive l'assemblea straordinaria è
convocata dai membri del consiglio dell'ordine rimasti in
carica.
3. Il consiglio dell'ordine determina la durata delle
operazioni di voto e nomina i presidenti dei seggi nonché
quattro scrutatori per ogni seggio.
4. Le elezioni sono valide quando il numero dei votanti non
sia inferiore ad un quarto degli iscritti.
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5. Espletato lo scrutinio, il presidente dell'assemblea
proclama i risultati delle elezioni e ne dà immediata
comunicazione al Consiglio nazionale forense, al presidente
della corte d'appello, al procuratore generale, al presidente
del tribunale ed al procuratore della Repubblica.
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