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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6726
DDL0567-0046
Progetto di legge Camera n. 567 - testo presentato - (DDL12-567)
(suddiviso in 123 Unità Documento)
Unità Documento n.46 (che inizia a pag.31 dello stampato)
...C567. TESTIPDL
...C567.
...PROPOSTA DI LEGGE -- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 44.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC567 ZZ12 ZZPD ZZPR
                     (Modalità di voto).
    1.  L'assemblea ordinaria, presieduta dal presidente, o dal
  vice presidente o dal consigliere anziano, procede
  all'elezione del consiglio con voto individuale e segreto,
  espresso su schede uniformi.
    2.  All'elezione di cui al comma 1 si procede, ogni tre
  anni, entro il mese di febbraio, previa convocazione fissata
  con le modalità di cui all'articolo 18.  Se alla votazione
  partecipa meno di un quarto degli iscritti, l'elezione è
  proclamata pubblicamente invalida dal presidente del seggio
  elettorale, il quale convoca l'assemblea per una seconda
  tornata elettorale, da tenersi a distanza di non meno di sette
  e non più di dieci giorni, e provvede a far immediatamente
  affiggere nell'albo la nuova convocazione.
    3.  Ogni elettore può indicare nella scheda un numero di
  iscritti, anche non compresi in liste di candidatura o
  inseriti in liste diverse, non superiore a due terzi,
  arrotondato all'unità più vicina, delle persone da eleggere.  I
  nominativi segnati nella scheda oltre il massimo concesso
  all'elettore si intendono non votati.  Del pari si intendono
  non votati i nomi di persone non iscritte all'ordine o non
  eleggibili ai sensi dell'articolo 42.
    4.  Negli ordini con più di trecento, cinquecento o mille
  iscritti, possono essere presentate candidature formali su
  proposta, rispettivamente, di almeno quindici, venticinque o
  cinquanta elettori.  Le accettazioni delle candidature devono
  essere presentate al consiglio, almeno dieci giorni prima di
  quello della votazione, firmate dal candidato e da due
  proponenti che certificano sotto la loro responsabilità
  l'autenticità delle firme degli altri proponenti.  Il consiglio
  provvede, almeno quattro giorni prima delle elezioni, ad
  affiggere
 
                              Pag. 32
 
  le candidature nell'albo esterno dell'ordine, senza
  pregiudizio alcuno per la eleggibilità di ogni altro avente
  titolo.
 
DATA=940519 FASCID=DDL12-567 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0567 TOTPAG=0074 TOTDOC=0123 NDOC=0046 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0031 RIGINIZ=007 PAGFIN=0032 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=31 PAGEFIN=32 SORTRES= SORTDDL=056700 00 FASCIDC=12DDL0567 SORTNAV=0056700 000 00000 ZZDDLC567 NDOC0046 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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