| (Modalità di voto).
1. L'assemblea ordinaria, presieduta dal presidente, o dal
vice presidente o dal consigliere anziano, procede
all'elezione del consiglio con voto individuale e segreto,
espresso su schede uniformi.
2. All'elezione di cui al comma 1 si procede, ogni tre
anni, entro il mese di febbraio, previa convocazione fissata
con le modalità di cui all'articolo 18. Se alla votazione
partecipa meno di un quarto degli iscritti, l'elezione è
proclamata pubblicamente invalida dal presidente del seggio
elettorale, il quale convoca l'assemblea per una seconda
tornata elettorale, da tenersi a distanza di non meno di sette
e non più di dieci giorni, e provvede a far immediatamente
affiggere nell'albo la nuova convocazione.
3. Ogni elettore può indicare nella scheda un numero di
iscritti, anche non compresi in liste di candidatura o
inseriti in liste diverse, non superiore a due terzi,
arrotondato all'unità più vicina, delle persone da eleggere. I
nominativi segnati nella scheda oltre il massimo concesso
all'elettore si intendono non votati. Del pari si intendono
non votati i nomi di persone non iscritte all'ordine o non
eleggibili ai sensi dell'articolo 42.
4. Negli ordini con più di trecento, cinquecento o mille
iscritti, possono essere presentate candidature formali su
proposta, rispettivamente, di almeno quindici, venticinque o
cinquanta elettori. Le accettazioni delle candidature devono
essere presentate al consiglio, almeno dieci giorni prima di
quello della votazione, firmate dal candidato e da due
proponenti che certificano sotto la loro responsabilità
l'autenticità delle firme degli altri proponenti. Il consiglio
provvede, almeno quattro giorni prima delle elezioni, ad
affiggere
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le candidature nell'albo esterno dell'ordine, senza
pregiudizio alcuno per la eleggibilità di ogni altro avente
titolo.
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