Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6727
DDL0567-0047
Progetto di legge Camera n. 567 - testo presentato - (DDL12-567)
(suddiviso in 123 Unità Documento)
Unità Documento n.47 (che inizia a pag.32 dello stampato)
...C567. TESTIPDL
...C567.
...PROPOSTA DI LEGGE -- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 45.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC567 ZZ12 ZZPD ZZPR
             (Elezione dei consigli distrettuali
                   forensi di disciplina).
    1.  I consiglieri effettivi e supplenti dei consigli
  distrettuali forensi di disciplina sono eletti dalle assemblee
  degli ordini circondariali compresi nel distretto, durano in
  carica sei anni e non sono più rieleggibili.
    2.  Le elezioni si svolgono ogni sei anni entro il mese di
  febbraio con le modalità previste per la elezione del
  consiglio dell'ordine circondariale di cui all'articolo 43,
  contemporaneamente in ciascun ordine del distretto.
    3.  Ogni elettore può indicare nella scheda un numero di
  iscritti eleggibili eguale a quello dei consiglieri effettivi
  da eleggere; nella stessa scheda può indicare un numero di
  iscritti eleggibili pari a quello dei consiglieri supplenti,
  indicando accanto a ciascun nome la parola "supplente".  I
  nominativi indicati sulla scheda oltre il numero massimo dei
  consiglieri effettivi e supplenti da eleggere si intendono non
  votati.
    4.  Non è ammessa la presentazione di liste di
  candidatura.
    5.  Espletato lo scrutinio, il presidente dell'assemblea ove
  ha avuto luogo la votazione trasmette immediatamente il
  verbale delle operazioni di voto e di scrutinio al presidente
  dell'assemblea svoltasi in seno all'ordine circondariale
  presso il quale ha sede il consiglio distrettuale forense di
  disciplina.  Il presidente dell'assemblea di tale ordine,
  ricevuti i verbali delle assemblee degli ordini circondariali
  del distretto, computati i voti complessivamente riportati dai
  nominativi votati, proclama il risultato della elezione e ne
  dà comunicazione ai sensi dell'articolo 43, comma 5.
    6.  Il consiglio distrettuale forense di disciplina è
  insediato su convocazione del presidente del consiglio
  dell'ordine circondariale presso il quale ha sede entro trenta
  giorni dalla proclamazione degli eletti.
 
DATA=940519 FASCID=DDL12-567 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0567 TOTPAG=0074 TOTDOC=0123 NDOC=0047 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0032 RIGINIZ=005 PAGFIN=0032 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=32 PAGEFIN=32 SORTRES= SORTDDL=056700 00 FASCIDC=12DDL0567 SORTNAV=0056700 000 00000 ZZDDLC567 NDOC0047 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati