| (Elezione dei consigli distrettuali
forensi di disciplina).
1. I consiglieri effettivi e supplenti dei consigli
distrettuali forensi di disciplina sono eletti dalle assemblee
degli ordini circondariali compresi nel distretto, durano in
carica sei anni e non sono più rieleggibili.
2. Le elezioni si svolgono ogni sei anni entro il mese di
febbraio con le modalità previste per la elezione del
consiglio dell'ordine circondariale di cui all'articolo 43,
contemporaneamente in ciascun ordine del distretto.
3. Ogni elettore può indicare nella scheda un numero di
iscritti eleggibili eguale a quello dei consiglieri effettivi
da eleggere; nella stessa scheda può indicare un numero di
iscritti eleggibili pari a quello dei consiglieri supplenti,
indicando accanto a ciascun nome la parola "supplente". I
nominativi indicati sulla scheda oltre il numero massimo dei
consiglieri effettivi e supplenti da eleggere si intendono non
votati.
4. Non è ammessa la presentazione di liste di
candidatura.
5. Espletato lo scrutinio, il presidente dell'assemblea ove
ha avuto luogo la votazione trasmette immediatamente il
verbale delle operazioni di voto e di scrutinio al presidente
dell'assemblea svoltasi in seno all'ordine circondariale
presso il quale ha sede il consiglio distrettuale forense di
disciplina. Il presidente dell'assemblea di tale ordine,
ricevuti i verbali delle assemblee degli ordini circondariali
del distretto, computati i voti complessivamente riportati dai
nominativi votati, proclama il risultato della elezione e ne
dà comunicazione ai sensi dell'articolo 43, comma 5.
6. Il consiglio distrettuale forense di disciplina è
insediato su convocazione del presidente del consiglio
dell'ordine circondariale presso il quale ha sede entro trenta
giorni dalla proclamazione degli eletti.
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