| (Ricorsi contro le elezioni dei consigli
dell'ordine circondariali e dei loro organi).
1. Ogni iscritto può proporre ricorso al Consiglio
nazionale forense contro i risultati delle elezioni tenute nel
proprio ordine circondariale nel termine di dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti.
2. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che, per
gravi ragioni attinenti alla funzionalità dell'organo, il
Consiglio nazionale forense deliberi un provvedimento di
sospensione.
3. Il Consiglio nazionale forense può annullare, per motivi
di legittimità, i risultati delle elezioni dei consigli
dell'ordine circondariali e dei loro organi.
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