| 1. Le regioni possono delegare la programmazione degli
interventi da realizzare ai sensi del presente decreto alle
province, che in tal caso promuovono appositi accordi di
programma tra gli enti compe-
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tenti, ivi comprese le autorità di bacino, al fine di
coordinare l'utilizzo di tutte le risorse statali, regionali,
degli enti locali e degli enti pubblici anche economici,
disponibili per le finalità di prevenzione, difesa e riassetto
del territorio.
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