| (Controllo delle elezioni del Consiglio
nazionale forense).
1. Il controllo della regolarità delle operazioni di voto
per le elezioni del Consiglio nazionale forense e la
proclamazione degli eletti sono compiuti da una commissione
composta da cinque avvocati designati dal Ministro di grazia e
giustizia.
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2. La commissione di cui al comma 1 delibera con la
partecipazione di almeno tre membri.
3. La commissione di cui al comma 1 è presieduta
dall'avvocato più anziano, sostituito, ove occorra, da chi lo
segue per anzianità di iscrizione all'albo professionale.
4. Con la proclamazione dei nuovi eletti cessano dalle
funzioni i componenti in carica del Consiglio nazionale
forense.
5. Il Consiglio nazionale forense dà immediata notizia
delle elezioni al Ministro di grazia e giustizia, al primo
presidente della Corte di cassazione ed al procuratore
generale presso la stessa Corte.
6. La commissione di cui al comma 1 ordina la pubblicazione
del risultato delle votazioni, con la proclamazione degli
eletti, nel Bollettino del Ministero di grazia e giustizia.
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