| (Ricorsi contro le elezioni del Consiglio
nazionale forense).
1. Ciascun avvocato eleggibile al Consiglio nazionale
forense, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, può
proporre ricorso contro i risultati delle elezioni del
Consiglio nazionale forense verificatisi nel distretto di
corte d'appello cui appartiene, al Consiglio medesimo, il
quale decide entro i quaranta giorni successivi alla sua prima
convocazione. Alla decisione non possono partecipare gli
eletti nelle elezioni contestate.
TITOLO V
ALBI PROFESSIONALI,
ELENCHI E REGISTRI
Capo I
Iscrizione all' albo professionale,
agli elenchi ed al registro.
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