| (Requisiti per l'iscrizione).
1. L'avvocato può essere iscritto in un solo albo
professionale tenuto da un consiglio dell'ordine.
Pag. 35
2. I requisiti per l'iscrizione all'albo professionale,
agli elenchi ed al registro sono i seguenti:
a) non aver superato il quarantesimo anno d'età;
b) essere cittadino italiano o di un altro Stato
membro della Comunità europea ed avere domicilio professionale
in un comune del circondario ove ha sede il consiglio
dell'ordine;
c) godere del pieno esercizio dei diritti civili e
politici ed, in particolare, non essere fallito, interdetto od
inabilitato;
d) aver conseguito la laurea in giurisprudenza,
conferita o confermata da una università italiana;
e) aver superato l'esame di abilitazione
all'esercizio della professione;
f) non aver compiuto atti delittuosi od illeciti
tali da far venire meno l'aspettativa di un corretto
svolgimento dell'attività professionale. Il relativo
accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine. Prima di
respingere la domanda di iscrizione, il consiglio, nel caso
valuti la mancanza di tale requisito, ha l'obbligo di sentire
l'interessato personalmente. Questi può ricorrere entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento al Consiglio
nazionale forense, che è tenuto a decidere entro centoventi
giorni dal ricevimento del ricorso.
| |