| (Incompatibilità e loro accertamento).
1. L'esercizio della professione di avvocato è
incompatibile:
a) con qualsiasi attività continuativa di lavoro
autonomo svolta professionalmente, escluse quelle di carattere
scientifico, letterario, artistico e pubblicistico;
b) con la qualità di ministro di un culto
riconosciuto dallo Stato;
c) con l'esercizio di attività commerciali in nome
proprio od in nome altrui;
d) con la qualità di socio illimitatamente
responsabile in società di persone esercenti l'attività
commerciale;
e) con la carica di amministratore unico o delegato
di società di capitali;
f) con la qualità di dipendente pubblico o privato,
salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che
esercitano la loro attività per conto di enti pubblici nei
casi previsti dall'articolo 58.
2. L'accertamento di qualsiasi incompatibilità, ai fini
dell'iscrizione all'albo professionale o della cancellazione
dallo stesso, spetta esclusivamente al consiglio
dell'ordine.
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