| (Sospensione dall'esercizio professionale
per incarichi pubblici).
1. L'esercizio della professione forense è sospeso di
diritto per chi è chiamato a ricoprire l'ufficio di Presidente
della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica o
della Camera dei deputati, di componente della Corte
costituzionale, di Ministro o sottosegretario di Stato, di
componente del Consiglio superiore della magistratura, di
componente di una giunta regionale.
2. Nei casi indicati al comma 1, è tuttavia conservata
l'iscrizione all'albo professionale con l'annotazione
dell'incarico ricoperto.
3. L'iscrizione conservata ai sensi del comma 2 non è
valida ai fini del computo dell'anzianità.
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