| (Avvocati dipendenti da enti pubblici).
1. Gli avvocati addetti con rapporto di pubblico impiego ad
uffici legali di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici
o di diritto pubblico, anche economici, riconosciuti tali per
espressa previsione di legge, possono esercitare la
professione forense limitatamente agli affari ed alle cause
relativi all'ente di appartenenza.
2. Per l'esercizio della loro attività gli avvocati di cui
al comma 1 sono iscritti all'elenco speciale annesso all'albo
dell'ordine circondariale ove ha sede l'ufficio cui sono
addetti. Essi fanno parte a tutti gli effetti dell'ordine
forense e devono assolvere, nell'esercizio dei compiti
specifici di cui al comma 1 del presente articolo, le funzioni
previste dall'articolo 1.
3. Per l'iscrizione all'elenco speciale di cui al comma 2,
gli interessati devono presentare una deliberazione dell'ente,
adottata nelle forme di legge, che attesti la stabile
costituzione di un ufficio legale avente la specifica ed
esclusiva attribuzione della trattazione delle cause e degli
affari dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del
professionista, incaricato in forma esclusiva di tali
funzioni.
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