| (Iscrizione all'albo professionale speciale per il
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori).
1. Possono essere iscritti all'albo professionale speciale
per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori gli
avvocati che
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abbiano superato l'esame previsto dall'articolo 85, fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 115.
2. Possono inoltre essere iscritti all'albo professionale
speciale gli ex magistrati ordinari, amministrativi e
militari, iscritti all'albo professionale degli avvocati, che
abbiano conseguito un grado non inferiore a quello di
consigliere di Cassazione, di consigliere di Stato, di
consigliere della Corte dei conti o altro grado ad essi
equiparato e gli avvocati dello Stato che abbiano tenuto
l'ufficio di avvocato generale, sostituto avvocato generale od
avvocato distrettuale dello Stato.
CAPO II
Tenuta dell' albo professionale,
degli elenchi e del registro.
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