| (Albo professionale, elenchi e registro).
1. Il consiglio dell'ordine circondariale provvede alla
tenuta ed all'aggiornamento dell'albo professionale, degli
elenchi e del registro degli iscritti all'ordine circondariale
e ad inviarne tempestivamente copia al Consiglio nazionale
forense, alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per
gli avvocati e procuratori, al Ministero di grazia e giustizia
ed ai presidenti delle corti d'appello.
2. L'albo professionale ordinario comprende coloro che
esercitano la libera professione in modo individuale o in
società od associazione.
3. Oltre che nell'albo professionale ordinario sono
inseriti in un apposito elenco annesso all'albo stesso gli
avvocati volontariamente sospesi dall'iscrizione ai sensi
dell'articolo 57.
4. Sono iscritti in elenchi speciali, annessi all'albo
professionale ordinario:
a) gli avvocati dipendenti da amministrazioni ed
enti pubblici;
b) le società ed associazioni professionali di
avvocati;
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c) i professori universitari a tempo pieno.
5. Sono iscritti ad un apposito registro i praticanti
ammessi all'esercizio del tirocinio.
6. Nell'albo professionale, negli elenchi e nel registro
devono essere tempestivamente annotati per ciascun iscritto
tutti i dati richiesti dalla legge o dai regolamenti, con
indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione.
7. L'albo professionale, gli elenchi ed il registro devono
essere tenuti a disposizione del pubblico.
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