| (Cancellazioni).
1. La cancellazione dall'albo professionale, dagli elenchi
e dal registro è deliberata dal consiglio dell'ordine su
richiesta dell'interessato.
2. La cancellazione viene deliberata d'ufficio per
incompatibilità, nel caso di sospensione volontaria
protrattasi continuativamente per un periodo superiore a
cinque anni, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, o per
accertata mancanza o perdita di uno dei requisiti per
l'iscrizione nei casi di:
a) perdita del godimento dei diritti civili o
politici, dichiarazione di fallimento, interdizione od
inabilitazione;
b) inosservanza dell'obbligo del domicilio
professionale.
3. L'avvocato nel caso previsto dal comma 2, lettera
b), può chiedere, prima che la delibera del consiglio
dell'ordine divenga definitiva, il trasferimento nell'albo
professionale dell'ordine che ha sede nel circondario ove egli
ha trasferito il domicilio professionale.
4. L'avvocato, cancellato dall'albo professionale, ha
diritto di essere reiscritto se sono cessate le cause che ne
hanno determinato la cancellazione.
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