| (Termine per provvedere alle domande di iscrizione,
trasferimento e cancellazione
dall'albo professionale).
1. Il consiglio dell'ordine provvede entro trenta giorni
sulla domanda di iscrizione, di trasferimento o di
cancellazione dall'albo professionale, dal registro o dagli
elenchi.
2. Qualora il consiglio dell'ordine non deliberi entro il
termine di cui al comma 1 l'interessato può ricorrere al
Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito della
domanda.
TITOLO VI
ACCESSO ALLA PROFESSIONE
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