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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6751
DDL0567-0071
Progetto di legge Camera n. 567 - testo presentato - (DDL12-567)
(suddiviso in 123 Unità Documento)
Unità Documento n.71 (che inizia a pag.43 dello stampato)
...C567. TESTIPDL
...C567.
...PROPOSTA DI LEGGE -- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 69.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC567 ZZ12 ZZPD ZZPR
             (Corsi di formazione professionale).
    1.  I consigli dell'ordine, singolarmente od associati,
  organizzano i corsi di formazione professionale previsti
  dall'articolo 68, che sono tenuti da avvocati, magistrati e
  docenti universitari.
    2.  I corsi sono diretti da una commissione nominata dal
  consiglio dell'ordine tra i suoi membri ovvero, in caso di
  organizzazione dei corsi da parte di consigli associati, da
  una commissione nominata dai componenti di ciascun consiglio
  con le modalità previste dal regolamento.  Della commissione
  possono essere chiamati a far parte con voto consultivo anche
  magistrati e docenti universitari.
    3.  Il contenuto della formazione ha carattere
  essenzialmente pratico e si attua mediante lo studio delle
  procedure, delle tecniche per l'esercizio della difesa e
  dell'attività consultiva, dell'ordinamento professionale,
  della deontologia e della previdenza forense nonché mediante
  esercitazioni.
    4.  I programmi e le modalità di insegnamento e di
  formazione sono stabiliti dai consigli dell'ordine secondo i
  criteri fissati dal Consiglio nazionale forense e sono
  sottoposti all'approvazione dello stesso Consiglio
  nazionale.
    5.  Sono ammessi alla frequenza dei corsi i laureati in
  giurisprudenza che abbiano i requisiti richiesti per
  l'iscrizione all'albo professionale di avvocato all'articolo
 
                              Pag. 44
 
  50, comma 2, lettere  b), c), d)  ed  f)  e che,
  durante il corso di studi universitari abbiano superato i
  seguenti esami: diritto costituzionale, istituzioni di diritto
  privato, diritto civile, diritto processuale civile, diritto
  commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto
  processuale penale, diritto amministrativo e diritto
  tributario o finanziario.
    6.  La frequenza dei corsi deve essere continuativa; se
  interrotta, anche discontinuamente per oltre tre mesi,
  l'allievo non può essere ammesso all'esame di idoneità di cui
  all'articolo 70.
    7.  Gli allievi sono esclusi dai corsi qualora ricorrano
  gravi motivi, con deliberazione adottata dalla commissione di
  cui al comma 2.
    8.  La frequenza dei corsi è aperta a tutti gli iscritti
  agli albi professionale, elenchi e registri.
    9.  Il regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense
  disciplina l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi,
  determina i contenuti ed i programmi della formazione ed i
  programmi e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità
  all'esercizio del tirocinio di cui all'articolo 70.
 
DATA=940519 FASCID=DDL12-567 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0567 TOTPAG=0074 TOTDOC=0123 NDOC=0071 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0043 RIGINIZ=012 PAGFIN=0044 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=43 PAGEFIN=44 SORTRES= SORTDDL=056700 00 FASCIDC=12DDL0567 SORTNAV=0056700 000 00000 ZZDDLC567 NDOC0071 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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