| (Corsi di formazione professionale).
1. I consigli dell'ordine, singolarmente od associati,
organizzano i corsi di formazione professionale previsti
dall'articolo 68, che sono tenuti da avvocati, magistrati e
docenti universitari.
2. I corsi sono diretti da una commissione nominata dal
consiglio dell'ordine tra i suoi membri ovvero, in caso di
organizzazione dei corsi da parte di consigli associati, da
una commissione nominata dai componenti di ciascun consiglio
con le modalità previste dal regolamento. Della commissione
possono essere chiamati a far parte con voto consultivo anche
magistrati e docenti universitari.
3. Il contenuto della formazione ha carattere
essenzialmente pratico e si attua mediante lo studio delle
procedure, delle tecniche per l'esercizio della difesa e
dell'attività consultiva, dell'ordinamento professionale,
della deontologia e della previdenza forense nonché mediante
esercitazioni.
4. I programmi e le modalità di insegnamento e di
formazione sono stabiliti dai consigli dell'ordine secondo i
criteri fissati dal Consiglio nazionale forense e sono
sottoposti all'approvazione dello stesso Consiglio
nazionale.
5. Sono ammessi alla frequenza dei corsi i laureati in
giurisprudenza che abbiano i requisiti richiesti per
l'iscrizione all'albo professionale di avvocato all'articolo
Pag. 44
50, comma 2, lettere b), c), d) ed f) e che,
durante il corso di studi universitari abbiano superato i
seguenti esami: diritto costituzionale, istituzioni di diritto
privato, diritto civile, diritto processuale civile, diritto
commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto
processuale penale, diritto amministrativo e diritto
tributario o finanziario.
6. La frequenza dei corsi deve essere continuativa; se
interrotta, anche discontinuamente per oltre tre mesi,
l'allievo non può essere ammesso all'esame di idoneità di cui
all'articolo 70.
7. Gli allievi sono esclusi dai corsi qualora ricorrano
gravi motivi, con deliberazione adottata dalla commissione di
cui al comma 2.
8. La frequenza dei corsi è aperta a tutti gli iscritti
agli albi professionale, elenchi e registri.
9. Il regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense
disciplina l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi,
determina i contenuti ed i programmi della formazione ed i
programmi e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità
all'esercizio del tirocinio di cui all'articolo 70.
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