| (Esame di idoneità
all'esercizio del tirocinio).
1. Alla conclusione del corso annuale di formazione di cui
all'articolo 69 l'allievo è ammesso a sostenere l'esame di
idoneità all'esercizio del tirocinio da avvocato nella sede in
cui il corso si è svolto.
2. L'esame, di natura teorico-pratica, consiste in una
prova scritta e un colloquio, idonei ad accertare la
preparazione e l'attitudine del candidato all'esercizio della
professione. La data di svolgimento dell'esame è fissata entro
due mesi dalla conclusione del corso dal Consiglio nazionale
forense.
3. La commissione di esame è formata da:
a) due avvocati, uno dei quali la presiede,
designati tra gli iscritti all'albo professionale da almeno
sei anni dal presidente
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del consiglio dell'ordine o d'intesa tra i presidenti
dei consigli dell'ordine associati;
b) un magistrato dello stesso distretto con
qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, designato
dal presidente della corte d'appello.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 e nello stesso
numero sono designati i membri supplenti. La commissione
delibera all'unanimità.
5. Nel caso in cui il numero dei candidati lo renda
necessario possono essere costituite più commissioni.
6. I componenti della commissione possono essere designati
per non più di due anni consecutivi e successivamente con un
intervallo di almeno due anni.
7. Qualora il candidato esprima la propria preferenza ai
fini del tirocinio per uno specifico indirizzo professionale,
la commissione verifica l'idoneità del candidato con
particolare riferimento alla preferenza espressa e ne dà atto
nel giudizio.
8. In caso di esito negativo dell'esame l'allievo può
essere ammesso alla frequenza di un ulteriore corso annuale di
formazione. Qualora anche la seconda prova abbia esito
negativo l'allievo non può più ripresentarsi ad un esame di
idoneità all'esercizio del tirocinio.
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