| (Pratica professionale).
1. La pratica professionale si svolge presso un avvocato
iscritto all'albo professionale da almeno cinque anni e sotto
la vigilanza del consiglio dell'ordine, che ne controlla la
continuità e l'effettivo esercizio.
2. Essa consiste nell'esercizio in via esclusiva
dell'attività della professione forense presso lo studio e
sotto la guida ed il controllo dell'avvocato, secondo le
modalità stabilite dal regolamento.
3. Su richiesta del praticante, il consiglio dell'ordine
presso il quale è stata conseguita l'idoneità al tirocinio
designa lo studio professionale presso il quale il richiedente
svolge la pratica, sentito il titolare dello studio e tenuto
conto del giudizio espresso dalla commissione ai sensi
dell'articolo 70, comma 7.
4. Gli avvocati che esercitano la professione da almeno
cinque anni sono tenuti ad accogliere i praticanti a loro
avviati dal consiglio dell'ordine, ad istruirli ed a
prepararli all'esercizio della professione.
| |