| (Facoltà di sostituzione).
1. Il praticante ammesso al tirocinio ed iscritto nel
relativo registro di cui all'articolo 71, può sostituire, con
specifico mandato scritto, l'avvocato presso il quale esercita
la pratica davanti ai tribunali civile ed amministrativo nel
cui circondario viene svolta la pratica stessa, sotto il
controllo e la responsabilità dell'avvocato medesimo.
2. Prima dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
il praticante deve assumere, davanti al consiglio dell'ordine,
l'impegno solenne di cui all'articolo 52.
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