| (Cancellazione dal registro dei praticanti).
1. La cancellazione dal registro dei praticanti di cui
all'articolo 71, è deliberata, nei casi di cui all'articolo
64, in quanto applicabili, e con l'osservanza delle forme
previste dall'articolo 66, ed inoltre se il tirocinio è stato
interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi.
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