| (Certificato di compiuta pratica).
1. Il consiglio dell'ordine operante nel distretto di
esercizio dell'ultimo anno di pratica, dopo aver controllato
l'effettivo e proficuo compimento del tirocinio, nonché la
frequenza dei corsi di formazione professionale, rilascia al
praticante il certificato di compiuta pratica. Tale
certificato costituisce titolo di ammissione all'esame di
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
2. La dichiarazione di compiuta pratica presso il proprio
studio, necessaria per il rilascio del relativo certificato,
deve essere resa dall'avvocato davanti al presidente del
consiglio dell'ordine o ad un consigliere da lui delegato.
3. Avverso il provvedimento di rifiuto del rilascio del
certificato può essere proposto
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ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide
nel merito entro novanta giorni. In pendenza del ricorso il
praticante è ammesso a sostenere l'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato con riserva.
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