| 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane,
alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano impianti o
attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali
di cui al presente decreto, nei comuni individuati ai sensi
degli articoli 1 e 2, si applicano le disposizioni e le
provvidenze del decreto-legge 15 dicembre 1951, n.1334,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952,
n.50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio
1985, n.198, così come modificato dall'articolo 12, comma 4,
del decreto-legge
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26 gennaio 1987, n.8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 marzo 1987, n.120. Per l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 9, primo e secondo comma,
della legge 13 maggio 1985, n.198, e successive modificazioni,
è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 e di
lire 43 miliardi per l'anno 1994.
2. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio
1987, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
1987, n.120, le parole: "a lire 10 milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "a lire 20 milioni" e le parole: "non superi i
30 milioni." sono sostituite dalle seguenti: "non superi i 60
milioni.".
3. A favore delle aziende agricole singole e associate,
comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione,
commercializzazione e vendita, nonché per il ripristino delle
strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di
irrigazione, situate nei territori dei comuni danneggiati
dagli eventi di cui agli articoli 1 e 2 e individuati dalle
regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992,
n.185, si applicano le disposizioni e le procedure della
stessa legge n.185 del 1992. A tal fine il Fondo di
solidarietà nazionale in agricoltura è integrato dalle somme
di lire 100 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per
l'anno 1994.
4. Per la realizzazione degli interventi urgenti conseguenti
agli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto, il prefetto competente per territorio, ai
fini di una uniforme distribuzione delle forze-lavoro, inoltra
alla commissione regionale per l'impiego le richieste relative
all'utilizzazione di soggetti in Cassa integrazione guadagni o
in mobilità ai sensi dell'articolo 1- bis del
decretolegge 28 maggio 1981, n.244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n.390, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6 della legge
23 luglio 1991, n.223.
5. Per far fronte agli oneri relativi alla realizzazione
degli interventi urgenti per il ripristino delle
infrastrutture delle ferrovie TorinoCeres, Canavesana e
Domodossola-confine svizzero in concessione e della ferrovia
Genova-Casella in gestione commissariale governativa,
interessate dagli eventi alluvionali indicati al comma 1
dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi
per l'anno 1993.
6. Per interventi sul patrimonio culturale danneggiato dagli
eventi alluvionali di cui all'articolo 1 nelle regioni
Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è autorizzata la spesa di
lire 5 miliardi per l'anno 1993.
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