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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6760
DDL0567-0080
Progetto di legge Camera n. 567 - testo presentato - (DDL12-567)
(suddiviso in 123 Unità Documento)
Unità Documento n.80 (che inizia a pag.48 dello stampato)
...C567. TESTIPDL
...C567.
...PROPOSTA DI LEGGE -- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 78.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC567 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Commissioni esaminatrici).
    1.  Le commissioni esaminatrici ai fini di cui all'articolo
  77 sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia, sentito
  il Consiglio nazionale forense, e ciascuna di esse è composta
  da cinque membri titolari e da cinque supplenti, dei quali due
  titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno
  otto anni ad un ordine del distretto di corte d'appello sede
  dell'esame; due titolari e due supplenti sono magistrati dello
  stesso distretto, con qualifica non inferiore a quella di
  magistrato di corte d'appello; un titolare ed un supplente
  sono professori ordinari od associati di materie giuridiche
  presso un'università della Repubblica, ovvero presso un
  istituto superiore a questa parificato.
    2.  Gli avvocati componenti le commissioni d'esame sono
  nominati dal Ministro di grazia e giustizia su designazione
  del Consiglio nazionale forense.
    3.  Ogni commissione d'esame, nella prima riunione, elegge a
  scrutinio segreto il presidente ed un vicepresidente, scelti
  tra i membri con la qualifica di avvocato.
 
                              Pag. 49
 
    4.  I supplenti intervengono nella commissione in
  sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
    5.  Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la
  domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità le
  commissioni esaminatrici devono essere integrate, con decreto
  del Ministro di grazia e giustizia, da un numero di membri
  supplenti, aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri
  effettivi, tale da permettere, unico restando il presidente,
  la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un
  numero di componenti, considerati sia gli effettivi sia i
  supplenti, pari a quello delle commissioni originarie e da un
  segretario.
    6.  Le commissioni e le sottocommissioni esaminatrici hanno
  sede presso le corti d'appello.
    7.  Le funzioni di segretario sono esercitate da un
  cancelliere della corte d'appello o, in mancanza, da un altro
  pubblico ufficiale, nominato dal primo presidente.
 
DATA=940519 FASCID=DDL12-567 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0567 TOTPAG=0074 TOTDOC=0123 NDOC=0080 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0048 RIGINIZ=016 PAGFIN=0049 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=48 PAGEFIN=49 SORTRES= SORTDDL=056700 00 FASCIDC=12DDL0567 SORTNAV=0056700 000 00000 ZZDDLC567 NDOC0080 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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