| (Commissioni esaminatrici).
1. Le commissioni esaminatrici ai fini di cui all'articolo
77 sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia, sentito
il Consiglio nazionale forense, e ciascuna di esse è composta
da cinque membri titolari e da cinque supplenti, dei quali due
titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno
otto anni ad un ordine del distretto di corte d'appello sede
dell'esame; due titolari e due supplenti sono magistrati dello
stesso distretto, con qualifica non inferiore a quella di
magistrato di corte d'appello; un titolare ed un supplente
sono professori ordinari od associati di materie giuridiche
presso un'università della Repubblica, ovvero presso un
istituto superiore a questa parificato.
2. Gli avvocati componenti le commissioni d'esame sono
nominati dal Ministro di grazia e giustizia su designazione
del Consiglio nazionale forense.
3. Ogni commissione d'esame, nella prima riunione, elegge a
scrutinio segreto il presidente ed un vicepresidente, scelti
tra i membri con la qualifica di avvocato.
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4. I supplenti intervengono nella commissione in
sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
5. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la
domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità le
commissioni esaminatrici devono essere integrate, con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, da un numero di membri
supplenti, aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri
effettivi, tale da permettere, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un
numero di componenti, considerati sia gli effettivi sia i
supplenti, pari a quello delle commissioni originarie e da un
segretario.
6. Le commissioni e le sottocommissioni esaminatrici hanno
sede presso le corti d'appello.
7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un
cancelliere della corte d'appello o, in mancanza, da un altro
pubblico ufficiale, nominato dal primo presidente.
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