| (Ammissione dei candidati).
1. La commissione esaminatrice è competente ad ammettere
i candidati, verificando la regolarità delle domande ed il
possesso dei titoli richiesti.
2. Nel termine stabilito i candidati devono presentare alla
commissione esaminatrice la domanda di ammissione agli esami,
corredata:
a) di un certificato di laurea riportante gli esami
sostenuti ed i voti conseguiti;
b) del certificato di compiuta pratica e del
relativo libretto;
c) della ricevuta di pagamento della tassa
prescritta per l'ammissione agli esami.
3. Fermo l'obbligo di iscrizione al registro dei
praticanti, e fatto salvo il caso di ricorso al Consiglio
nazionale forense avverso il mancato rilascio del certificato,
di
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cui all'articolo 76, comma 3, i candidati possono produrre il
certificato di compiuta pratica dopo la scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande, ma comunque non
oltre trenta giorni prima dell'inizio delle prove.
4. La commissione esaminatrice delibera senza ritardo e
forma l'elenco dei candidati ammessi agli esami.
5. L'elenco di cui al comma 4 è depositato, almeno quindici
giorni prima dell'inizio delle prove, negli uffici della
segreteria della commissione.
6. A ciascun candidato ammesso agli esami è data
comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e
del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove
scritte.
7. I candidati devono dimostrare la loro identità
personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando un
documento di identificazione che sia stato loro rilasciato da
un'autorità dello Stato, ovvero una loro fotografia di data
recente vidimata da un notaio o autenticata dall'autorità
comunale.
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