| (Modalità di svolgimento dell'esame).
1. Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce, con
proprio decreto, i giorni in cui devono aver luogo le prove
scritte degli esami per l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato ed il termine entro il quale devono
essere presentate le domande di ammissione agli esami
medesimi.
2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino
ufficiale del Ministero
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di grazia e giustizia e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni
prima di quello fissato per l'inizio delle prove scritte.
3. Qualora nello stesso decreto di cui al comma 1 non si
sia provveduto alla nomina delle commissioni esaminatrici,
queste sono nominate con decreto successivo, non oltre trenta
giorni dalla pubblicazione del decreto precedente, salvo
quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 78.
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