| (Prove scritte di esame).
1. L'esame di abilitazione di cui all'articolo 77
consiste in prove scritte ed orali.
2. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte su temi
formulati dal Ministero di grazia e giustizia ed hanno per
oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da
scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice
civile;
b) la redazione di un parere motivato, da
scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice
penale;
c) la redazione di un atto giudiziario, che postuli
conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su
un quesito in materia di diritto privato o penale o
amministrativo.
3. Le prove scritte si svolgono nell'ordine indicato al
comma 2.
4. Il tema per ciascuna prova, trasmesso dal Ministero di
grazia e giustizia in busta sigillata, è consegnato, a cura
del primo presidente della corte d'appello, al presidente
della commissione esaminatrice nel giorno stabilito per la
prova stessa.
5. Il presidente della commissione dà lettura del tema,
dopo avere fatto constatare ai candidati presenti l'integrità
dei sigilli.
6. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate
sette ore dal momento della dettatura del tema. Non sono
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ammessi agli esami i candidati che si presentino quando la
dettatura del tema sia iniziata.
7. I candidati devono usare esclusivamente carta munita del
timbro della commissione e della firma del presidente o di un
commissario da lui delegato. Essi non possono conferire tra
loro, nè comunicare in qualsiasi modo con estranei. E' escluso
dall'esame colui che contravvenga a tale divieto ed in genere
alle disposizioni che siano state date per assicurare la
regolarità dell'esame.
8. Durante il tempo in cui si svolge la prova devono
trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti
della commissione. Ad essi è affidata la polizia degli
esami.
9. I candidati non possono portare nella sede degli esami
libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi
possono soltanto consultare i codici, anche commentati
esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti
dello Stato; all'uopo hanno facoltà di fare pervenire i
relativi testi alla commissione esaminatrice almeno tre giorni
prima dell'inizio delle prove scritte. I testi presentati sono
verificati dalla commissione medesima.
10. Devono essere esclusi dall'esame coloro che sono
trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di
qualsiasi specie, vietati ai sensi del presente articolo.
L'esclusione è ordinata dai commissari presenti all'esame. In
caso di disaccordo tra loro la decisione è rimessa al
presidente.
11. Al candidato sono consegnate per ciascuna prova due
buste di uguale colore: una grande, munita di un tagliando con
numero progressivo corrispondente al numero d'ordine del
candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una
piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, dopo
aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né altro
contrassegno, pone il foglio od i fogli nella busta grande, in
cui mette anche la busta piccola, chiusa, contenente il
cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome,
data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente
o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato
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che il numero segnato sul tagliando della busta grande
corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua
firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti
compreso il relativo lembo di chiusura.
12. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla
fine di ciascuna prova, al segretario, previa raccolta di esse
in uno o più pacchi firmati all'esterno da due componenti la
commissione e suggellati con l'impronta in ceralacca del
sigillo di quest'ultima.
13. Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e
nell'ora indicata dal presidente, la commissione in seduta
plenaria, alla presenza di almeno cinque candidati designati
dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata
l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi
contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste
aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver
staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande,
nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto
quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le
buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse
prima di apporvi il predetto numero progressivo.
14. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte
in un piego suggellato con le stesse modalità indicate al
comma 12.
15. Di tutte le operazioni di cui ai commi precedenti, come
pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle
prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal
presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.
16. La revisione dei lavori contenuti nelle tre buste
raggruppate ai sensi del comma 13 è compiuta
contestualmente.
17. La commissione, anche nel caso di suddivisione in
sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel
più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla
conclusione delle prove; il prolungamento di detto termine può
essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre
novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte
d'appello,
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per motivi eccezionali e debitamente accertati.
18. La commissione d'esame, nel caso in cui accerti che il
lavoro sia in tutto od in parte copiato da altro lavoro o da
qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve inoltre essere
annullato l'esame dei candidati che comunque abbiano apposto
un segno di riconoscimento.
19. La commissione d'esame assegna il punteggio a ciascuno
dei tre lavori, raggruppati ai sensi del comma 13, dopo la
loro lettura.
20. Per ciascuna prova scritta ogni componente della
commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla
prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito,
nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno
novanta punti, con un punteggio non inferiore a trenta punti
per almeno due prove.
21. Il voto deliberato con succinta motivazione deve essere
annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in
calce al lavoro. L'annotazione è sottoscritta dal presidente e
dal segretario.
22. Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la
commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi
dei candidati.
23. L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi
e l'inizio delle prove orali non può essere minore di un mese,
nè maggiore di due.
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