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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6764
DDL0567-0084
Progetto di legge Camera n. 567 - testo presentato - (DDL12-567)
(suddiviso in 123 Unità Documento)
Unità Documento n.84 (che inizia a pag.51 dello stampato)
...C567. TESTIPDL
...C567.
...PROPOSTA DI LEGGE -- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 82.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC567 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Prove scritte di esame).
    1.  L'esame di abilitazione di cui all'articolo 77
  consiste in prove scritte ed orali.
    2.  Le prove scritte sono tre.  Esse vengono svolte su temi
  formulati dal Ministero di grazia e giustizia ed hanno per
  oggetto:
        a)  la redazione di un parere motivato, da
  scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice
  civile;
        b)  la redazione di un parere motivato, da
  scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice
  penale;
        c)  la redazione di un atto giudiziario, che postuli
  conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su
  un quesito in materia di diritto privato o penale o
  amministrativo.
    3.  Le prove scritte si svolgono nell'ordine indicato al
  comma 2.
    4.  Il tema per ciascuna prova, trasmesso dal Ministero di
  grazia e giustizia in busta sigillata, è consegnato, a cura
  del primo presidente della corte d'appello, al presidente
  della commissione esaminatrice nel giorno stabilito per la
  prova stessa.
    5.  Il presidente della commissione dà lettura del tema,
  dopo avere fatto constatare ai candidati presenti l'integrità
  dei sigilli.
    6.  Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate
  sette ore dal momento della dettatura del tema.  Non sono
 
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  ammessi agli esami i candidati che si presentino quando la
  dettatura del tema sia iniziata.
    7.  I candidati devono usare esclusivamente carta munita del
  timbro della commissione e della firma del presidente o di un
  commissario da lui delegato.  Essi non possono conferire tra
  loro, nè comunicare in qualsiasi modo con estranei.  E' escluso
  dall'esame colui che contravvenga a tale divieto ed in genere
  alle disposizioni che siano state date per assicurare la
  regolarità dell'esame.
    8.  Durante il tempo in cui si svolge la prova devono
  trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti
  della commissione.  Ad essi è affidata la polizia degli
  esami.
    9.  I candidati non possono portare nella sede degli esami
  libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie.  Essi
  possono soltanto consultare i codici, anche commentati
  esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti
  dello Stato; all'uopo hanno facoltà di fare pervenire i
  relativi testi alla commissione esaminatrice almeno tre giorni
  prima dell'inizio delle prove scritte.  I testi presentati sono
  verificati dalla commissione medesima.
    10.  Devono essere esclusi dall'esame coloro che sono
  trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di
  qualsiasi specie, vietati ai sensi del presente articolo.
  L'esclusione è ordinata dai commissari presenti all'esame.  In
  caso di disaccordo tra loro la decisione è rimessa al
  presidente.
    11.  Al candidato sono consegnate per ciascuna prova due
  buste di uguale colore: una grande, munita di un tagliando con
  numero progressivo corrispondente al numero d'ordine del
  candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una
  piccola contenente un cartoncino bianco.  Il candidato, dopo
  aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né altro
  contrassegno, pone il foglio od i fogli nella busta grande, in
  cui mette anche la busta piccola, chiusa, contenente il
  cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome,
  data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente
  o a chi ne fa le veci.  Quest'ultimo, dopo aver accertato
 
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  che il numero segnato sul tagliando della busta grande
  corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua
  firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti
  compreso il relativo lembo di chiusura.
    12.  Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla
  fine di ciascuna prova, al segretario, previa raccolta di esse
  in uno o più pacchi firmati all'esterno da due componenti la
  commissione e suggellati con l'impronta in ceralacca del
  sigillo di quest'ultima.
    13.  Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e
  nell'ora indicata dal presidente, la commissione in seduta
  plenaria, alla presenza di almeno cinque candidati designati
  dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata
  l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi
  contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste
  aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver
  staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande,
  nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto
  quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le
  buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse
  prima di apporvi il predetto numero progressivo.
    14.  Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte
  in un piego suggellato con le stesse modalità indicate al
  comma 12.
    15.  Di tutte le operazioni di cui ai commi precedenti, come
  pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle
  prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal
  presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.
    16.  La revisione dei lavori contenuti nelle tre buste
  raggruppate ai sensi del comma 13 è compiuta
  contestualmente.
    17.  La commissione, anche nel caso di suddivisione in
  sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel
  più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla
  conclusione delle prove; il prolungamento di detto termine può
  essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre
  novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte
  d'appello,
 
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  per motivi eccezionali e debitamente accertati.
    18.  La commissione d'esame, nel caso in cui accerti che il
  lavoro sia in tutto od in parte copiato da altro lavoro o da
  qualche pubblicazione, annulla la prova.  Deve inoltre essere
  annullato l'esame dei candidati che comunque abbiano apposto
  un segno di riconoscimento.
    19.  La commissione d'esame assegna il punteggio a ciascuno
  dei tre lavori, raggruppati ai sensi del comma 13, dopo la
  loro lettura.
    20.  Per ciascuna prova scritta ogni componente della
  commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla
  prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito,
  nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno
  novanta punti, con un punteggio non inferiore a trenta punti
  per almeno due prove.
    21.  Il voto deliberato con succinta motivazione deve essere
  annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in
  calce al lavoro.  L'annotazione è sottoscritta dal presidente e
  dal segretario.
    22.  Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la
  commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi
  dei candidati.
    23.  L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi
  e l'inizio delle prove orali non può essere minore di un mese,
  nè maggiore di due.
 
DATA=940519 FASCID=DDL12-567 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0567 TOTPAG=0074 TOTDOC=0123 NDOC=0084 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0051 RIGINIZ=010 PAGFIN=0054 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=51 PAGEFIN=54 SORTRES= SORTDDL=056700 00 FASCIDC=12DDL0567 SORTNAV=0056700 000 00000 ZZDDLC567 NDOC0084 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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