| (Prove orali di esame).
1. Le prove orali dell'esame di cui all'articolo 77
consistono:
a) nella discussione, dopo una succinta
illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative
a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale,
scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto
costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto
del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto
tributario, diritto processuale
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civile, diritto processuale penale, diritto internazionale
privato, diritto comunitario;
b) nella dimostrazione di conoscenza degli
ordinamenti forense e giudiziario e dei diritti e doveri
dell'avvocato.
2. I candidati devono presentarsi alla prova orale secondo
l'ordine che è fissato dal presidente. Terminato il primo
appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che
non si sia presentato al primo, né al secondo appello perde il
diritto all'esame.
3. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di
quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun
candidato.
4. Terminata la prova di ciascun candidato, si procede alla
votazione secondo il disposto del comma 5 e il segretario ne
registra il risultato nel processo verbale distintamente per
ogni materia.
5. Per la prova orale ogni componente della commissione
dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di
esame.
6. Sono considerati idonei i candidati che ottengano un
punteggio complessivo non inferiore a centottanta punti e un
punteggio non inferiore a trenta punti per almeno cinque
prove.
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