| (Esame per l'esercizio del patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori).
1. L'esame per l'iscrizione all'albo professionale speciale
per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è
indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
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da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di
grazia e giustizia e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della data
fissata per l'inizio delle prove scritte.
2. Nel decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i giorni
delle prove ed il termine entro il quale devono essere
presentate le domande di ammissione agli esami.
3. L'esame si svolge ogni anno in Roma presso il Ministero
di grazia e giustizia e possono parteciparvi gli avvocati che
abbiano esercitato con continuità per tre anni la professione
di avvocato dinanzi ai tribunali ed alle corti d'appello e
dimostrino, oltre a tale esercizio, la loro attuale iscrizione
all'albo professionale degli avvocati e l'anzianità della
stessa per il periodo descritto.
4. Durante il periodo indicato al comma 3 gli aspiranti
devono aver compiuto lodevole e proficua pratica relativa a
giudizi per cassazione, frequentando lo studio di un avvocato
che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di
cassazione, provata mediante attestato dell'avvocato stesso,
recante il visto del competente consiglio dell'ordine.
5. Gli aspiranti devono trovarsi nelle condizioni richieste
prima della scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione all'esame.
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