| (Commissione esaminatrice per l'esame
di ammissione all'albo professionale speciale).
1. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro di
grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, ed
è composta da cinque membri titolari e da cinque supplenti,
dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati iscritti
nell'albo professionale speciale per il patrocinio dinanzi
alle giurisdizioni superiori; due titolari e due supplenti
sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di
magistrato di Corte di cassazione; un titolare ed un supplente
sono professori ordinari di materie giuridiche presso
un'università della Repubblica ovvero presso un istituto
superiore a questa parificato.
2. Gli avvocati componenti la commissione d'esame sono
nominati dal Ministro di grazia e giustizia su designazione
del Consiglio nazionale forense.
3. La commissione d'esame, nella prima riunione, elegge a
scrutinio segreto il presidente ed un vicepresidente scelti
tra gli avvocati.
4. I supplenti intervengono nella commissione in
sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
5. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la
domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità le
commissioni esaminatrici devono essere integrate, con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, da un numero di membri
supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri
effettivi, tale da permettere, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un
numero di componenti, considerati sia gli effettivi sia i
supplenti, pari a quello delle commissioni originarie e da un
segretario.
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6. La commissione e le sottocommissioni esaminatrici hanno
sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.
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