| (Prove di esame).
1. Le prove dell'esame per l'ammissione all'albo
professionale speciale per il patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori sono scritte ed orali.
2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella
compilazione di ricorsi per cassazione in materia civile o
commerciale, penale ed amministrativa. La prova in materia
amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio
di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.
3. Per la compilazione dei ricorsi è fornito ai candidati,
secondo i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti
amministrativi, avverso i quali sia ammissibile uno dei
ricorsi indicati al comma 2.
4. La prova orale consiste nella discussione di un tema
avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale
il candidato dimostri la propria preparazione e l'attitudine
al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
5. Le prove scritte si svolgono in tre giorni non
consecutivi.
6. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti
amministrativi da sottoporre ai candidati è fatta dalla
commissione. Il tema orale è assegnato a ciascun candidato dal
presidente della commissione.
7. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di
quarantacinque minuti per ciascun candidato.
8. I candidati hanno facoltà di fare pervenire alla
commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio
delle prove, i testi dei codici e delle leggi, nonché delle
ultime dieci annate di una delle principali riviste
giurisprudenziali.
9. E' inoltre facoltà della commissione consentire, nei
giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno
separatamente
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e con le opportune garanzie, le pubblicazioni e le
riviste che essi richiedano e che la commissione abbia la
possibilità di procurarsi.
10. Devono essere esclusi dall'esame coloro che sono
trovati in possesso di scritti o appunti, nonché di libri,
pubblicazioni o riviste, la cui consultazione non sia
consentita ai termini dei commi 8 e 9. L'esclusione è ordinata
dai commissari presenti; in caso di disaccordo la decisione è
rimessa al presidente.
11. Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni
prova scritta e per quella orale.
12. Nel procedere alla revisione dei lavori, la
commissione, immediatamente dopo la lettura di ogni lavoro,
assegna il punteggio.
13. La commissione, nel caso in cui sia certa che il lavoro
è in tutto od in parte copiato, annulla la prova. Deve essere
pure annullato l'esame dei candidati che comunque abbiano
apposto un segno di riconoscimento.
14. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
conseguono non meno di trentacinque punti in ciascuna prova
scritta.
15. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente,
il quale fissa per ciascun candidato il giorno e l'ora della
prova orale.
16. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano
riportato non meno di quaranta punti nella prova orale.
17. Ultimate le prove orali, la commissione forma l'elenco
dei candidati che abbiano riportato l'idoneità. Tale elenco è
approvato dal Ministro di grazia e giustizia ed è quindi
comunicato al Consiglio nazionale forense.
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