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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6770
DDL0567-0090
Progetto di legge Camera n. 567 - testo presentato - (DDL12-567)
(suddiviso in 123 Unità Documento)
Unità Documento n.90 (che inizia a pag.58 dello stampato)
...C567. TESTIPDL
...C567.
...PROPOSTA DI LEGGE -- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 88.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC567 ZZ12 ZZPD ZZPR
                      (Prove di esame).
    1.  Le prove dell'esame per l'ammissione all'albo
  professionale speciale per il patrocinio dinanzi alle
  giurisdizioni superiori sono scritte ed orali.
    2.  Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella
  compilazione di ricorsi per cassazione in materia civile o
  commerciale, penale ed amministrativa.  La prova in materia
  amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio
  di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.
    3.  Per la compilazione dei ricorsi è fornito ai candidati,
  secondo i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti
  amministrativi, avverso i quali sia ammissibile uno dei
  ricorsi indicati al comma 2.
    4.  La prova orale consiste nella discussione di un tema
  avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale
  il candidato dimostri la propria preparazione e l'attitudine
  al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
    5.  Le prove scritte si svolgono in tre giorni non
  consecutivi.
    6.  La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti
  amministrativi da sottoporre ai candidati è fatta dalla
  commissione.  Il tema orale è assegnato a ciascun candidato dal
  presidente della commissione.
    7.  La prova orale è pubblica e deve durare non meno di
  quarantacinque minuti per ciascun candidato.
    8.  I candidati hanno facoltà di fare pervenire alla
  commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio
  delle prove, i testi dei codici e delle leggi, nonché delle
  ultime dieci annate di una delle principali riviste
  giurisprudenziali.
    9.  E' inoltre facoltà della commissione consentire, nei
  giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno
  separatamente
 
                              Pag. 59
 
  e con le opportune garanzie, le pubblicazioni e le
  riviste che essi richiedano e che la commissione abbia la
  possibilità di procurarsi.
    10.  Devono essere esclusi dall'esame coloro che sono
  trovati in possesso di scritti o appunti, nonché di libri,
  pubblicazioni o riviste, la cui consultazione non sia
  consentita ai termini dei commi 8 e 9.  L'esclusione è ordinata
  dai commissari presenti; in caso di disaccordo la decisione è
  rimessa al presidente.
    11.  Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni
  prova scritta e per quella orale.
    12.  Nel procedere alla revisione dei lavori, la
  commissione, immediatamente dopo la lettura di ogni lavoro,
  assegna il punteggio.
    13.  La commissione, nel caso in cui sia certa che il lavoro
  è in tutto od in parte copiato, annulla la prova.  Deve essere
  pure annullato l'esame dei candidati che comunque abbiano
  apposto un segno di riconoscimento.
    14.  Sono ammessi alla prova orale i candidati che
  conseguono non meno di trentacinque punti in ciascuna prova
  scritta.
    15.  L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente,
  il quale fissa per ciascun candidato il giorno e l'ora della
  prova orale.
    16.  Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano
  riportato non meno di quaranta punti nella prova orale.
    17.  Ultimate le prove orali, la commissione forma l'elenco
  dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.  Tale elenco è
  approvato dal Ministro di grazia e giustizia ed è quindi
  comunicato al Consiglio nazionale forense.
 
DATA=940519 FASCID=DDL12-567 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0567 TOTPAG=0074 TOTDOC=0123 NDOC=0090 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0058 RIGINIZ=004 PAGFIN=0059 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=58 PAGEFIN=59 SORTRES= SORTDDL=056700 00 FASCIDC=12DDL0567 SORTNAV=0056700 000 00000 ZZDDLC567 NDOC0090 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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