| (Indennità per i membri delle commissioni d'esame).
1. Al presidente, al vicepresidente ed ai membri, effettivi
e supplenti, delle commissioni d'esame per l'abilitazione alla
professione di avvocato e per l'ammissione nell'albo
professionale speciale per il
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patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono
corrisposti i rimborsi, le indennità ed ogni altro compenso
spettanti ai componenti che svolgono le medesime funzioni
negli esami di concorso per l'ammissione in magistratura.
TITOLO VII
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
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