| (Competenza).
1. L'azione disciplinare è promossa dal consiglio
dell'ordine che ha la custodia dell'albo professionale, elenco
o registro al quale appartiene l'iscritto ovvero dal consiglio
dell'ordine nel cui circondario è stato commesso il fatto.
Nell'eventualità di concorrente promozione dell'azione
disciplinare si applica il principio della prevenzione.
2. Qualora si debba procedere nei confronti di un
componente del consiglio dell'ordine che sia competente a
promuovere l'azione disciplinare, la competenza è attribuita
al consiglio costituito presso il tribunale della città ove ha
sede la corte di appello nel cui distretto è stato commesso il
fatto; se si tratta di componenti di un
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consiglio dell'ordine costituito presso un tribunale di città
ove ha sede una corte d'appello ovvero di componenti del
consiglio distrettuale forense di disciplina, l'azione
disciplinare è promossa dal consiglio costituito nella sede
della corte di appello più vicina, individuata secondo le
norme del codice di procedura penale.
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