| (Indagini preliminari).
1. L'inquirente di cui all'articolo 93 svolge l'indagine
preliminare dandone preventiva informazione all'interessato,
che deve essere sentito.
2. L'indagine preliminare al procedimento disciplinare non
deve superare i sei mesi. In caso di comprovata necessità il
consiglio dell'ordine può deliberare una proroga non superiore
a quattro mesi. Ove il termine non sia osservato, si applicano
le sanzioni previste all'articolo 95.
Pag. 62
3. Compiuta l'indagine preliminare, il consiglio
dell'ordine, su richiesta dell'inquirente, trasmette gli atti
al consiglio distrettuale forense di disciplina competente
richiedendo l'archiviazione o l'apertura del procedimento
disciplinare.
| |