| (Apertura del procedimento disciplinare).
1. Ricevuti gli atti relativi all'indagine preliminare il
presidente del consiglio distrettuale forense di disciplina
nomina un relatore, il quale riferisce in camera di
consiglio.
2. Se il consiglio distrettuale forense di disciplina
delibera l'archiviazione il relativo provvedimento motivato è
trasmesso al consiglio dell'ordine competente che lo comunica
sia all'iscritto sia al denunciante; in caso contrario, il
consiglio distrettuale forense di disciplina dispone
l'apertura del procedimento previa contestazione dell'addebito
all'incolpato, il quale nei trenta giorni successivi alla
notifica può presentare deduzioni difensive.
3. Qualora la denuncia provenga dall'autorità giudiziaria,
il provvedimento di archiviazione è comunicato al procuratore
della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha
sede il consiglio dell'ordine al quale è iscritto
l'incolpato.
4. L'impugnazione del provvedimento di archiviazione, ai
sensi dell'articolo 107, spetta esclusivamente al procuratore
della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha
sede il consiglio dell'ordine al quale è iscritto
l'incolpato.
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