| (Citazione in giudizio).
1. Decorso il termine di trenta giorni, di cui al comma 2
dell'articolo 96, il presidente nomina il consigliere
requirente, fissa la data del dibattimento e dispone la
citazione dell'incolpato. Il consigliere designato a
esercitare le funzioni requirenti non può far parte, a pena di
nullità, del collegio giudicante.
2. La citazione deve contenere, a pena di nullità,
l'incolpazione nonché la data, l'ora ed il luogo di
comparizione.
3. La notificazione dell'atto deve aver luogo almeno
quindici giorni prima del giorno fissato per l'inizio del
procedimento.
4. Della citazione è dato avviso, a cura della segreteria
del consiglio distrettuale forense di disciplina, al consiglio
dell'ordine nel medesimo termine di cui al comma 3.
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