| (Giudizio disciplinare).
1. Il giudizio disciplinare, diretto dal presidente del
collegio giudicante, si svolge attraverso una o più udienze
dibattimentali.
2. Le funzioni requirenti vengono svolte dal consigliere
designato dal presidente ai sensi dell'articolo 97.
L'incolpato può difendersi personalmente o farsi assistere da
un difensore.
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3. Se l'incolpato non compare senza giustificato motivo, il
collegio, constatata la validità della citazione, ordina
procedersi in sua assenza.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente
del collegio.
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