| (Svolgimento del giudizio).
1. Non oltre il termine di tre giorni prima della data
fissata per il giudizio, l'incolpato può depositare istanza in
cui vengono indicate le prove di cui chiede l'assunzione,
provvedendo altresì alla convocazione dei testimoni.
2. Il collegio può disporre la eliminazione delle prove non
rilevanti o sovrabbondanti e può disporre d'ufficio
l'assunzione di altre prove.
3. Aperto il dibattimento il consigliere requirente
riferisce sui fatti oggetto della contestazione. Quindi si
procede all'interrogatorio dell'incolpato ed all'assunzione
delle prove. Non si applicano le norme previste per il
giuramento dei testimoni.
4. Ogni componente del collegio, il consigliere requirente
e la difesa possono porre domande dirette all'incolpato ed ai
testimoni.
5. Il collegio, all'esito delle richieste del requirente e
della difesa, pronuncia la decisione immediatamente dopo la
chiusura del dibattimento e dà lettura del dispositivo in
udienza.
6. Alla decisione partecipano soltanto i consiglieri che
hanno preso parte a tutte le udienze dibattimentali.
7. Tra l'apertura del procedimento disciplinare e la
decisione non può trascorrere un termine superiore ad un
anno.
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