| (Contenuto della decisione).
1. Con la decisione che definisce il procedimento
disciplinare, possono essere deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula "non esservi
luogo a provvedimento disciplinare";
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b) l'applicazione di una delle sanzioni previste
negli articoli da 102 a 105.
2. Ai fini della commisurazione della sanzione disciplinare
il collegio tiene conto di tutte le circostanze del fatto e,
in particolare, della gravità dell'infrazione, della
personalità dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari e
del suo comportamento successivo al fatto.
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