| (Radiazione).
1. La radiazione consiste nella esclusione dell'avvocato o
del praticante dall'ordine
Pag. 66
forense e nella cancellazione definitiva dall'albo
professionale, dagli elenchi annessi o dal registro dei
praticanti.
2. Essa si applica quando l'infrazione commessa è tale da
compromettere in modo irreparabile la fiducia in un corretto
esercizio futuro dell'attività professionale, ovvero quando
l'incolpato, già sospeso due volte, abbia commesso altra
infrazione grave.
3. La radiazione impedisce l'iscrizione in altro albo o
registro professionale forense.
4. La radiazione opera di diritto nei confronti degli
iscritti che, con sentenza passata in giudicato:
a) siano condannati per un delitto non colposo
punito dalla legge con la reclusione, sola o congiunta con
altra pena, superiore nel massimo a due anni;
b) siano condannati all'interdizione perpetua dai
pubblici uffici o anche solo dalla professione per una durata
superiore a cinque anni.
5. La radiazione di diritto viene deliberata dal consiglio
dell'ordine in camera di consiglio, previo invito rivolto
all'interessato affinché entro un termine non inferiore a
quindici giorni si presenti per essere sentito o comunichi per
iscritto le sue osservazioni; essa ha immediata efficacia
esecutiva.
6. Il consiglio dell'ordine ha facoltà di prendere in
considerazione l'istanza del radiato che abbia ottenuto la
riabilitazione.
| |