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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6787
DDL0567-0107
Progetto di legge Camera n. 567 - testo presentato - (DDL12-567)
(suddiviso in 123 Unità Documento)
Unità Documento n.107 (che inizia a pag.66 dello stampato)
...C567. TESTIPDL
...C567.
...PROPOSTA DI LEGGE -- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 105.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC567 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Sospensione cautelare).
    1.  Quando, per la gravità del fatto attribuito, la
  continuazione dell'attività professionale può arrecare
  pregiudizio alla dignità della professione, il consiglio
  distrettuale forense di disciplina delibera la sospensione
  cautelare dell'incolpato dall'esercizio della professione.
    2.  Ove, entro il termine massimo di un anno dalla
  deliberazione del provvedimento
 
                              Pag. 67
 
  di sospensione cautelare, non sia intervenuta la
  decisione del consiglio distrettuale forense di disciplina, la
  stessa è caducata.
    3.  Nel caso di sospensione del procedimento disciplinare ai
  sensi del comma 2 dell'articolo 111, la sospensione cautelare
  può durare fino ad un anno dopo il passaggio in giudicato
  della sentenza che ha definito il procedimento penale.
    4.  Il periodo di sospensione cautelare viene computato
  nella durata della sanzione disciplinare della sospensione.
    5.  Il consiglio distrettuale forense di disciplina dispone
  l'eventuale sospensione cautelare quando nei confronti
  dell'iscritto all'albo professionale sia stato emesso ordine
  dell'autorità giudiziaria di custodia cautelare in carcere o
  in luogo di cura ovvero di arresti domiciliari o quando questa
  abbia disposto, anche con provvedimento non definitivo,
  l'interdizione dai pubblici uffici ovvero l'interdizione dalla
  professione.
    6.  La sospensione cautelare non può essere deliberata senza
  che l'incolpato sia stato posto in grado di svolgere la
  propria difesa, personalmente od a mezzo del suo difensore.
    7.  Il provvedimento di cui al presente articolo è
  impugnabile con ricorso al Consiglio nazionale forense, ma il
  gravame non ne sospende l'esecutività.
    8.  La sospensione cautelare può essere revocata in ogni
  momento se vengono meno le condizioni che l'hanno motivata.
    9.  In nessun caso la sospensione di un avvocato
  dall'esercizio professionale può essere disposta da autorità
  diversa dal consiglio distrettuale forense di disciplina
  competente.  Il consiglio distrettuale forense di disciplina
  può disporre la sospensione cautelare a seguito di richiesta
  motivata di magistrati o di altre autorità dello Stato in
  conseguenza dell'accertamento di gravi illeciti commessi
  dall'avvocato.
 
DATA=940519 FASCID=DDL12-567 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0567 TOTPAG=0074 TOTDOC=0123 NDOC=0107 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0066 RIGINIZ=029 PAGFIN=0067 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=66 PAGEFIN=67 SORTRES= SORTDDL=056700 00 FASCIDC=12DDL0567 SORTNAV=0056700 000 00000 ZZDDLC567 NDOC0107 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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