| (Sospensione cautelare).
1. Quando, per la gravità del fatto attribuito, la
continuazione dell'attività professionale può arrecare
pregiudizio alla dignità della professione, il consiglio
distrettuale forense di disciplina delibera la sospensione
cautelare dell'incolpato dall'esercizio della professione.
2. Ove, entro il termine massimo di un anno dalla
deliberazione del provvedimento
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di sospensione cautelare, non sia intervenuta la
decisione del consiglio distrettuale forense di disciplina, la
stessa è caducata.
3. Nel caso di sospensione del procedimento disciplinare ai
sensi del comma 2 dell'articolo 111, la sospensione cautelare
può durare fino ad un anno dopo il passaggio in giudicato
della sentenza che ha definito il procedimento penale.
4. Il periodo di sospensione cautelare viene computato
nella durata della sanzione disciplinare della sospensione.
5. Il consiglio distrettuale forense di disciplina dispone
l'eventuale sospensione cautelare quando nei confronti
dell'iscritto all'albo professionale sia stato emesso ordine
dell'autorità giudiziaria di custodia cautelare in carcere o
in luogo di cura ovvero di arresti domiciliari o quando questa
abbia disposto, anche con provvedimento non definitivo,
l'interdizione dai pubblici uffici ovvero l'interdizione dalla
professione.
6. La sospensione cautelare non può essere deliberata senza
che l'incolpato sia stato posto in grado di svolgere la
propria difesa, personalmente od a mezzo del suo difensore.
7. Il provvedimento di cui al presente articolo è
impugnabile con ricorso al Consiglio nazionale forense, ma il
gravame non ne sospende l'esecutività.
8. La sospensione cautelare può essere revocata in ogni
momento se vengono meno le condizioni che l'hanno motivata.
9. In nessun caso la sospensione di un avvocato
dall'esercizio professionale può essere disposta da autorità
diversa dal consiglio distrettuale forense di disciplina
competente. Il consiglio distrettuale forense di disciplina
può disporre la sospensione cautelare a seguito di richiesta
motivata di magistrati o di altre autorità dello Stato in
conseguenza dell'accertamento di gravi illeciti commessi
dall'avvocato.
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