| (Deposito, notifica e affissione).
1. La decisione disciplinare viene depositata con gli atti
relativi presso la segreteria
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del consiglio distrettuale forense di disciplina che
l'ha pronunciata. A cura del consigliere segretario viene
notificata, entro dieci giorni dal deposito, all'interessato
ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione.
2. Il dispositivo della decisione definitiva ed il
provvedimento di sospensione cautelare sono affissi nell'albo
esterno dell'ordine ove ha sede il consiglio distrettuale
forense di disciplina e dell'ordine di appartenenza
dell'iscritto, sono pubblicati sul notiziario del consiglio
dell'ordine di appartenenza e sono comunicati a tutti i capi
degli uffici giudiziari del distretto nonché a tutti i
presidenti degli ordini circondariali, al Consiglio nazionale
forense e alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per
gli avvocati e procuratori. Chiunque vi abbia interesse può
prendere cognizione del testo integrale della decisione,
previa autorizzazione del presidente del consiglio
dell'ordine.
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