| (Impugnazione avverso le decisioni
disciplinari).
1. Contro le decisioni disciplinari è ammessa impugnazione
al Consiglio nazionale forense da parte dell'incolpato, dei
suoi difensori, dell'organo inquirente e del procuratore
generale presso la corte d'appello dove ha sede il consiglio
distrettuale forense di disciplina che le ha emesse.
2. L'impugnazione è proposta mediante ricorso che, entro
venti giorni dalla notifica della decisione disciplinare, deve
essere depositato nella segreteria del consiglio distrettuale
forense di disciplina o ad essa inviato mediante plico
raccomandato con avviso di ricevimento.
3. L'impugnazione ha effetto sospensivo, salvo per quanto
riguarda la pronuncia di sospensione cautelare.
4. Il segretario del consiglio distrettuale forense di
disciplina provvede senza ritardo a trasmettere il ricorso,
con copia autentica della decisione e degli atti processuali,
al Consiglio nazionale forense, dandone comunicazione
all'interessato ed al procuratore generale presso la corte
d'appello.
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5. Il Consiglio nazionale forense opera in sede
disciplinare a mezzo dell'apposita sezione costituita ai sensi
dell'articolo 36, comma 1.
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