| 1. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente
decreto, con esclusione di quello di cui all'articolo 4, pari
a lire 243 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 122 miliardi per
l'anno 1994, si provvede, per l'anno 1993, a carico delle
disponibilità in conto residui iscritte nei seguenti capitoli
del bilancio dello Stato per l'anno 1994: Ministero del
tesoro, capitolo 8785 per lire 121 miliardi e capitolo 8317
per lire 100 miliardi; Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, capitolo 7053 per lire 7 miliardi;
Ministero dei trasporti e della navigazione, capitolo 7305 per
lire 10 miliardi; Ministero per i beni culturali e ambientali,
capitolo 8005 per lire 1 miliardo e capitolo 8103 per lire 4
miliardi; per l'anno 1994, quanto a lire 50 miliardi, mediante
corrispondente utilizzo del maggior introito affluito al fondo
centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie
metropolitane, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge
29 dicembre 1990, n.407, che sarà versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato ai competenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro;
quanto a lire 52 miliardi, mediante utilizzo delle
disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7705 dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno
1994, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4,
della legge 28 agosto 1989, n.305; quanto a lire 20 miliardi,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Le
disponibilità in conto residui del predetto capitolo 7705 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli
appositi capitoli di spesa.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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