| (Rapporto con il processo penale).
1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con
procedura e valutazione autonome rispetto al processo penale
avente ad oggetto i medesimi fatti.
2. Qualora per il fatto addebitato all'iscritto sia stata
iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può
essere promosso fino al termine di quello penale e, se già
iniziato, deve essere sospeso.
3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare
emergono gli estremi di un reato procedibile d'ufficio,
l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.
4. Il disposto dell'articolo 105, comma 9, si applica anche
ai fini dell'interdizione dalla professione inflitta
dall'autorità giudiziaria all'avvocato, e la sua durata è
computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare
di sospensione dalla professione.
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